Unione delle Terre d'Argine: Settore dei Servizi Socio-Sanitari
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La Legge n. 449 del 1997 ha introdotto, fra le altre agevolazioni, l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) per i mezzi adattati alla locomozione e alla deambulazione delle persone con ridotta o impedita capacità motoria (art. 8 comma 7)
Con le leggi n. 342 del 2000 (denominata collegato fiscale) e n. 388 del 2000 (denominata finanziaria) queste agevolazioni sono state estese anche ai disabili sensoriali e intellettivi e ai familiari cui i disabili sono fiscalmente a carico.

 

A CHI SI RIVOLGE
- non vedenti
- sordomuti
- persone con disabilità psichica o mentale cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento
- persone disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazione
- persone disabili con ridotte o impedite capacità motorie (in questo caso le agevolazioni spettano solo se l'autovettura è adattata)
- la persona o il familiare di cui un disabile, appartenente ai gruppi precedenti, sia fiscalmente a carico

 

COME ACCEDERE
Per accedere all'esenzione è necessario presentare la richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero delle Finanze) competente per Provincia e/o agli uffici ACI.

COSA OCCORRE
Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) l'affezione da patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave della deambulazione,
c) la situazione di accertata gravità. Tale situazione si desume dalla L. 104/92 art.3 comma 3 o dalla documentazione rilasciata da commissioni mediche per soggetti con handicap fisico titolari dell'indennità di accompagno. 

Solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido: copia della documentazione (dichiarazione dei redditi, o dichiarazione ISEE, o stato di famiglia del contribuente attestante l'inclusione del disabile nel nucleo familiare) che attesti che il disabile è fisicamente a carico dell'intestatario del veicolo. Per richiedere questo tipo di beneficio è necessario presentare la carta di circolazione.

TEMPI E MODI DI RISPOSTA
Nel caso in cui questo diritto non venga riconosciuto perché non sussistono i requisiti previsti (es.: il mezzo non è adattato alla disabilità motoria ), gli uffici finanziari comunicheranno il diniego agli interessati che entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dovranno pagare il bollo auto e i relativi interessi, senza che tuttavia vengano applicate sanzioni.  

SCADENZA
La richiesta di esenzione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento del bollo ma anche dopo tale scadenza si può far valere il diritto all'esenzione qualora sussistano i requisiti.

 

NOTIZIE UTILI
L'esenzione è valida per un solo veicolo. L'esenzione  spetta quando l'auto è intestata al disabile, sia quando l'intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.

 

PER INFORMAZIONI
- Servizi Sociali territoriali
- agenzia delle Entrate di competenza
- agenzie A.C.I. sul territorio
- concessionarie automobili

 

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