Le regole principali stabilite per la loro circolazione

 

 

I MONOPATTINI ELETTRICI
I monopattini elettrici sono veicoli equiparati alle biciclette.

 

AMBITO DI CIRCOLAZIONE
I monopattini elettrici possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, su una pista ciclabile. Come le biciclette, non possono essere condotti nelle aree interdette come per esempio sui marciapiede oppure sotto i portici.

 

REQUISITI DI ETÀ
Avere 14 anni,  non è necessaria la patente di guida.

 

USO DEL CASCO
L’obbligo del casco protettivo è previsto per i minori di anni 18, ma è vivamente consigliato a chiunque circoli in monopattino. Il casco che deve essere omologato, deve un’adeguata e completa protezione della testa

 

NORME DI COMPORTAMENTO PRINCIPALI
Al conducente di monopattino è vietato trasportare persone – nemmeno bambini – oggetti o animali, trainare veicoli o farsi trainare, nonché condurre animali. Il monopattino non può superare i 25 km/h quando circola sulla carreggiata, e i 6 km/h quando circola nelle aree pedonali; deve procedere su un'unica fila, in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano. Il conducente deve avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. Per i monopattini valgono tutte le norme  previste dal Codice della strada (come in tema di precedenza, di infrazioni semaforiche, di uso del cellulare e di guida in stato di ebbrezza).

 

REQUISITI TECNICO-COSTRUTTIVI
I monopattini elettrici per poter circolare devono riportare la marcatura « CE », devono avere un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,5 Kw e non possono avere posti a sedere (sedili, seggiolini ecc.).
Devono poi avere un limitatore di velocità che impedisca di superare i limiti citati (25Km/h in generale, i 6 Km/h quando nelle aree pedonali). I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono inoltre rispettare le caratteristiche tecnico-costruttive previste dal Ministero dei trasporti (obbligo del campanello, della leva del freno, dell’acceleratore ecc.), 

 

OBBLIGHI DI VISIBILITÀ E DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE VISIVA
Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, e anche di giorno qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Inoltre, in tali condizioni i monopattini devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori, e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive: se privi non possono essere utilizzati, ma soltanto trasportati a mano.

 

ASSICURAZIONE
Non è obbligatoria la copertura assicurativa anche se è vivamente consigliata a tutti, perché in caso di incidente stradale, oltre a trarre beneficio dall’azione risarcitoria è possibile contare su un interlocutore esperto in grado di tutelare i diritti del conducente.

 

SANZIONI
Per le caratteristiche costruttive e le violazioni in materia di età, ambito di circolazione e velocità massima, è prevista una sanzione di €100,00 (€70,00 se pagata entro cinque giorni). Inoltre, se la potenza del motore del monopattino supera i 2 KW viene applicata la sanzione accessoria della confisca del veicolo. Per le violazioni delle altre norme di comportamento specifiche per i monopattini la sanzione è di €50,00 (€35,00 se pagata entro cinque giorni). I monopattini elettrici equiparati ai velocipedi, sono soggetti a tutte le norme del Codice della strada previste

 

ACCELERATORI DI ANDATURA - MACCHINE PER USO BAMBINI O DI PERSONE INVALIDE
E' vietato circolare sulla carreggiata con pattini, tavole (“skate-board”) o altri acceleratori di andatura. Questi dispositivi possono circolare sugli spazi riservati ai pedoni, purché non creino situazioni di pericolo per gli altri utenti.
Le macchine per uso bambini (“auto-giocattolo”) o di persone invalide possono circolare solo sulle parti di strada riservata ai pedoni assumendo i comportamenti di quest’ultimi. Per essere definiti tali devono essere monoposto, e non possono superare la velocità di 6 Km/h,

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