Ordinanza del Sindaco di Carpi del 06/06/2007
Carpi, lì 6 giugno 2007
IL SINDACO
Ordinanza in formato Acrobat .pdf - Protocollo n. 29201 del 06.06.2007
Ordinanza Ufficio Viabilità n, 21/2013 - Oggetto: Pedonalizzazione di Piazza Martiri e moderazione della velocità all'interno del Centro Storico - Protocollo n. 18893 del 02/04/2013
Letti e richiamati:
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gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n.285 del 30.04.1992, e le successive modificazioni allo stesso, nonché i correlativi articoli del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione, approvato con D.P.R. n.495 del 16.12.1992 e successive modifiche;
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gli articoli 188 del Codice della Strada e 381 del relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione, attinenti alla circolazione e sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte;
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la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 21 luglio 1997 n. 3816, concernente “Direttive per l’individuazione dei Comuni che possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma, nonché per le modalità di riscossione della tariffa e per le categorie dei veicoli a motore esentati”;
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sentiti i pareri degli Organi Comunali competenti:
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Vista l’ordinanza n°7593 del 2 Maggio 1983 e l’ordinanza n° 20286 del 8 Luglio 1996 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale veniva disciplinata la circolazione del Centro Storico e venivano individuate le autorizzazioni in deroga alla predetta disciplina;
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Vista l’Ordinanza Prot. Gen. n. 962 del 10 Gennaio 2006 attinente al riordino della normativa che disciplina il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione e sosta nelle zone pedonali ed a traffico limitato.
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Vista l’Ordinanza n.100 del 29 Maggio 2006 P.G.n.28968/06 istitutiva di nuove zone a parcometro nel Centro Storico.
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Vista l’Ordinanza Prot.Gen.n.53272 del 20 Ottobre 2006 istitutiva dell’Area Pedonale.
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Viste le Ordinanze Prot. Gen. n.51981 e 51982 del 11 Ottobre 2006 applicative del nuovo piano della sosta del Centro Storico.
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Vista l’Ordinanza n. 65483 del 28 Dicembre 2006 applicativa della nuova regolamentazione della sosta del Centro Storico.
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Vista l’Ordinanza n.53271 del 16 Ottobre 2006 relativa al rilascio delle autorizzazioni per l’area pedonale.
Ritenuto doversi procedere al riordino della normativa che disciplina il rilascio delle autorizzazioni, al fine di attualizzare le disposizioni alla nuova organizzazione della circolazione e della sosta posta in essere con i provvedimenti sulla viabilità sopra citati.
ORDINA
nelle aree pedonali il divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli.
In deroga al divieto di cui sopra, è consentita la circolazione ai seguenti veicoli:
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veicoli della Polizia di Stato, dell’Arma Carabinieri, del Corpo Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, delle Forze Armate, dei Ministeri, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale, a servizio degli Enti Locali;
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veicoli adibiti al trasporto pubblico, taxi, taxi merci e veicoli adibiti al noleggio con conducente solo per servizi diretti all’utenza;
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veicoli al servizio di persone portatrici di handicap, con limitate capacità motorie, muniti di apposito contrassegno, rilasciato a norma del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione, secondo le indicazioni stabilite dalla segnaletica;
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velocipedi, condotti a mano: è consentita la circolazione in sella, adottando un comportamento di guida prudente che non arrechi intralcio o pericolo per i pedoni e solo quando il transito pedonale è scarso.
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veicoli a braccia, veicoli per servizi religiosi o cortei funebri;
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mezzi adibiti al soccorso pubblico ed a quello automobilistico;
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veicoli adibiti a servizi di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo, quelli in dotazione e servizio dell’A.T.C.M., delle Poste e Telecomunicazioni, dell’E.N.E.L., dell’A.S.L.; A.R.P.A., ecc. solo per servizi diretti all’utenza ivi residente;
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veicoli diretti ad aree di sosta privata muniti di contrassegno “G”.
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ciclomotori e motocicli, se spinti a mano e con motore spento.
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veicoli elettrici per servizi diretti all’utenza.
Nelle zone a traffico limitato il divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli.
In deroga al divieto di cui sopra, è consentita la circolazione ai seguenti veicoli:
- a tutte le categorie sopra richiamate autorizzate alla circolazione in area pedonale
- velocipedi
- veicoli degli ambulanti attrezzati per la vendita, ammessi ai mercati del giovedì e del sabato in Piazza Martiri dalle ore 5.30 alle ore 14.30.
- veicoli degli ambulanti , ammessi ai mercati del giovedì e del sabato in Piazza Martiri, non attrezzati per la vendita dalle 5.30 alle 8.00 e dalle 13.00 alle 14.30.
- veicoli degli ambulanti in occasione dei mercati straordinari secondo gli orari previsti dalle disposizioni vigenti.
- veicoli diretti ad aree di sosta privata muniti di contrassegno “G”.
- ciclomotori e motocicli, se spinti a mano e con motore spento.
- autoveicoli diretti alle farmacie quando prestano servizio notturno.
Inoltre, in deroga al suddetto generale divieto di circolazione nell’area pedonale, nella zona a traffico limitato, e nel Centro Storico e secondo le modalità appresso indicate, possono essere rilasciate, a cura del Settore di Polizia Locale dell’Unione delle Terre d’argine, Ufficio Permessi, specifiche autorizzazioni per il transito e/o la sosta agli utenti che rientrano nelle seguenti categorie:
- residenti all’interno della Zona a Traffico Limitato e Area Pedonale;
- residenti nelle vie del Centro storico: Via Berengario nel tratto compreso tra C. Menotti e Piazza Martiri ,Via Rovighi, Via San Bernardino da Siena nel tratto compreso tra Corso A. Pio e Via Trento e Trieste, Via Aldrovandi nel tratto compreso tra via Nova e via Matteotti, Via Mazzini, Via Nova;
- residenti all’interno del Centro Storico, nell’area delimitata dalle vie Guido Fassi, Galileo Galilei, Via E.De Amicis, Via Petrarca, Via Carducci, Via Garagnani, Via Catellani, che non hanno la possibilità di ricovero del veicolo nei casi previsti;
- titolari di licenze commerciali e di autorizzazioni ai pubblici esercizi, per il carico e scarico merci finalizzato all'esercizio dell’attività economica;
- autotrasportatori e corrieri, per il carico e scarico merci;
- rappresentanti o agenti di commercio, per il trasporto dei campionari;
- Enti Pubblici od Associazioni ed Istituti, anche privati, per le sole, motivate, esigenze di servizio o d’istituto;
- artigiani e ditte, individuali o di tipo societario, che svolgano attività di assistenza o manutenzione presso clienti abitanti in zona a traffico limitato, in area pedonale o in Centro Storico;
- persone portatrici di handicap;
- a persone che siano impegnate a svolgere attività di utilità e/o interesse pubblico o sanitario e che in ogni modo attestino l'inderogabile necessità di impiego del proprio veicolo per bisogni legati, a titolo esemplificativo, all'assistenza a inabili residenti o domiciliati nelle zone pedonali od a traffico limitato o in Centro Storico;
Inoltre, sempre in deroga al generale divieto di cui sopra, l’Ufficio Permessi potrà rilasciare, su richiesta verbale, motivata da comprovate esigenze, permessi temporanei, secondo le tipologie appresso specificate, con le stesse limitazioni previste per le categorie di autorizzazioni previste dalla presente ordinanza.
Contrassegno “GARAGE”
I contrassegni “G” individuano i veicoli autorizzati ad accedere alle aree private di sosta e consentono:
Il transito nella zona a traffico limitato e/o area pedonale solo nel tratto ove è ubicato il garage, o l’area cortiliva privata o il box, seguendo il percorso più breve. Non consentono la sosta.
I contrassegni “ G” potranno essere rilasciati:
Ai residenti o proprietari degli immobili od a quanti ne abbiano la disponibilità, previa richiesta scritta, con dichiarazione sulla possibilità di uso dell’area. I
contrassegni potranno essere rilasciati in relazione al numero massimo di veicoli che possono materialmente essere parcheggiati nelle singole aree di sosta private. E’ necessaria l’esibizione della carta di circolazione del veicolo, di proprietà, in usufrutto, acquistato con patto di riservato dominio, utilizzato a titolo di locazione finanziaria o in comodato, o di cui, previa auto certificazione, si dichiari di avere comunque la disponibilità.
Validità:
- di anni 2.
TIPOLOGIA DEI PERMESSI
PERMESSI CATEGORIA “ A” e “AD” per RESIDENTI
in
AREA PEDONALE
I permessi categoria “A” autorizzano quanto segue:
Ai veicoli dei residenti all’interno dell’area pedonale , che non abbiano la possibilità di ricoverare il veicolo in area privata o in garage contigui alla abitazione:
- il transito e la sosta all’interno dell’area pedonale per accedere nei pressi della propria residenza al fine di eseguire operazioni di carico e scarico: l’accesso e la sosta massima consentita è di 15 minuti, con esposizione del disco orario. La sosta dovrà essere effettuata senza arrecare pericolo od intralcio per la circolazione. Per operazioni specifiche che comportino dei tempi di sosta più lunghi dovrà essere richiesta apposita autorizzazione in deroga alla Polizia Locale.
- La sosta negli spazi appositamente predisposti in ZTL, esclusa Piazza Martiri.
- La sosta in deroga ai limiti di tempo nelle aree regolamentate a disco orario del Centro Storico.
- La sosta in deroga ai limiti di tempo nelle aree regolamentate a parcometro del Centro Storico, dalle ore 19 sino alla scadenza della fascia oraria soggetta a pagamento.
L’autorizzazione “A” è rilasciata per un solo veicolo appartenente al nucleo familiare o al nucleo residente nello stesso interno abitabile.
I permessi categoria “AD” autorizzano quanto segue:
Ai veicoli dei residenti all’interno dell’area pedonale:
- il transito e la sosta all’interno dell’area pedonale per accedere nei pressi della propria residenza al fine di eseguire operazioni di carico e scarico: l’accesso e la sosta massima consentita è di 15 minuti, con esposizione del disco orario. La sosta dovrà essere effettuata senza arrecare pericolo od intralcio per la circolazione. Per operazioni specifiche che comportino dei tempi di sosta più lunghi dovrà essere richiesta apposita autorizzazione in deroga alla Polizia Locale.
- La sosta in deroga ai limiti di tempo nelle aree regolamentate a disco orario del Centro Storico.
- La sosta in deroga ai limiti di tempo nelle aree regolamentate a parcometro del Centro Storico, dalle ore 19 sino alla scadenza della fascia oraria soggetta a pagamento.
L’autorizzazione “AD” è rilasciata per il secondo veicolo appartenente al nucleo familiare o al nucleo residente nello stesso interno abitabile.
I permessi categoria “A” , “AD” potranno essere rilasciati:
Ai residenti dell’area pedonale, in possesso di patente di guida in corso di validità.
Previa richiesta scritta ed esibizione di:
- copia della carta di circolazione del veicolo di proprietà, in usufrutto, acquistato con patto di riservato dominio, utilizzato a titolo di locazione finanziaria.
- auto dichiarazione della mancanza di garage o area privata idonea al ricovero del veicolo contigua all’abitazione.( per la tipologia “A” )
- indicazione della categoria di autorizzazione richiesta.
Validità:
- Anni due.
PERMESSI CATEGORIA “Z” e “ZD” per RESIDENTI
in
ZONA TRAFFICO LIMITATO
I permessi categoria “Z” autorizzano quanto segue:
Ai veicoli dei residenti all’interno della zona a traffico limitato, che non abbiano la possibilità di ricoverare il veicolo in area privata o in garage contigui alla abitazione:
-
il transito e la sosta all’interno della zona a traffico limitato per accedere nei pressi della propria residenza.
In Piazza Martiri l’accesso è consentito solo in assenza di manifestazioni e mercati e la sosta massima prevista è di 15 minuti, con esposizione del disco orario; la sosta dovrà essere effettuata senza arrecare pericolo od intralcio per la circolazione. Per operazioni specifiche che comportino dei tempi di sosta più lunghi dovrà essere richiesta apposita autorizzazione in deroga alla Polizia Locale. -
La sosta negli spazi appositamente predisposti in ZTL, esclusa Piazza Martiri.
-
La sosta in deroga ai limiti di tempo nelle aree regolamentate a disco orario del Centro Storico.
-
La sosta in deroga ai limiti di tempo nelle aree regolamentate a parcometro del Centro Storico, dalle ore 19 sino alla scadenza della fascia oraria soggetta a pagamento.
L’autorizzazione “Z” è rilasciata per un solo veicolo appartenente al nucleo familiare o al nucleo residente nello stesso interno abitabile.
I permessi categoria “ZD” autorizzano quanto segue:
-
Ai veicoli dei residenti all’interno della zona a traffico limitato, il transito e la sosta massima prevista di 15 minuti, con esposizione del disco orario per accedere nei pressi della propria abitazione al fine di eseguire operazioni di carico e scarico.
In Piazza Martiri l’accesso è consentito solo in assenza di manifestazioni e mercati. La sosta dovrà essere effettuata senza arrecare pericolo od intralcio per la circolazione. Per operazioni specifiche che comportino dei tempi di sosta più lunghi dovrà essere richiesta apposita autorizzazione in deroga alla Polizia Locale. -
La sosta in deroga ai limiti di tempo nelle aree regolamentate a parcometro del Centro Storico, dalle ore 19 sino alla scadenza della fascia oraria soggetta a pagamento.
-
La sosta in deroga ai limiti di tempo nelle aree regolamentate a disco orario del Centro Storico.
L’autorizzazione “ZD” è rilasciata per il secondo veicolo appartenente al nucleo familiare o al nucleo residente nello stesso interno abitabile.
I permessi categoria “Z” , “ZD” potranno essere rilasciati:
Ai residenti della zona a traffico limitato, in possesso di patente di guida in corso di validità.
Previa richiesta scritta ed esibizione di:
-
Copia della carta di circolazione del veicolo di proprietà, in usufrutto, acquistato con patto di riservato dominio, utilizzato a titolo di locazione finanziaria.
-
Auto dichiarazione della mancanza di garage o area privata idonea al ricovero del veicolo contigua all’abitazione.( per la tipologia “Z”)
-
Indicazione della categoria di autorizzazione richiesta.
Validità:
- Anni due.
PERMESSI CATEGORIA “R”
per
RESIDENTI
I permessi categoria “R” autorizzano quanto segue:
-
La sosta in deroga ai limiti di tempo nelle aree regolamentate a parcometro del Centro Storico, dalle ore 19 sino alla scadenza della fascia oraria soggetta a pagamento.
-
La sosta in deroga ai limiti di tempo nelle aree regolamentate a disco orario del Centro Storico.
L’autorizzazione “R” è rilasciata per un solo veicolo appartenente al nucleo familiare o al nucleo residente nello stesso interno abitabile , che non abbia la possibilità di ricoverare il veicolo in area privata o in garage contigui alla abitazione.
I permessi categoria “R” , potranno essere rilasciati:
Ai residenti nelle vie : Via Berengario nel tratto compreso tra C. Menotti e Piazza Martiri,Via Rovighi, Via San Bernardino da Siena nel tratto compreso tra Corso A. Pio e Via Trento e Trieste, Via Aldrovandi nel tratto compreso tra via Nova e via Matteotti, Via Mazzini, Via Nova, in possesso di patente di guida in corso di validità.
Previa richiesta scritta ed esibizione di:
-
copia della carta di circolazione del veicolo di proprietà, in usufrutto, acquistato con patto di riservato dominio, utilizzato a titolo di locazione finanziaria.
Validità:
- Anni due.
PERMESSI CATEGORIA “ C”
per
RESIDENTI NEL CENTRO STORICO
I permessi categoria “C” autorizzano quanto segue:
-
Il transito e la sosta in area pedonale, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di carico e scarico delle merci, nelle fasce orarie dalle ore 06:00 alle ore 10:00; dalle ore 13:00 alle ore 16:00; dalle ore 17 alle ore 19; dalle 20:00 alle 21:00 eccetto il giovedì mattina, il sabato e i giorni festivi.
-
Il transito e la sosta in zona a traffico limitato, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di carico e scarico. In Piazza Martiri l’accesso è consentito solo in assenza di manifestazioni e mercati.
-
La sosta in deroga ai limiti di tempo nelle aree regolamentate a disco orario del Centro Storico.
-
La sosta in deroga ai limiti di tempo nelle aree regolamentate a parcometro del Centro Storico, dalle ore 19 sino alla scadenza della fascia oraria soggetta a pagamento.
Per operazioni specifiche che comportino dei tempi di sosta più lunghi dovrà essere richiesta apposita autorizzazione in deroga alla Polizia Locale.
La stessa può essere richiesta anche quando per lo svolgimento dell’attività si renda necessario il pagamento della sosta nelle zone parcometro per più di cinque ore.
L’autorizzazione “C” è rilasciata per un solo veicolo appartenente al nucleo familiare o al nucleo residente nello stesso interno abitabile.
I permessi categoria “C” , potranno essere rilasciati:
Ai residenti del centro storico, esclusi quelli dell’area pedonale e della Z.T.L., che rispondano ai seguenti requisiti congiuntamente:
- residenza anagrafica in centro storico
- sede legale dell’attività di lavoro in centro storico
- necessità, in modo indispensabile, per lo svolgimento della propria attività dell’uso del veicolo perchè :
-
svolgono attività di assistenza, servizio o manutenzione presso clienti.
-
svolgono l’attività professionale di trasporto merci presso clienti.
-
svolgano attività di intermediazione immobiliare.
-
esercitano attività di commercio con consegna a domicilio o visitano abitualmente, attività o clienti, con merce pesante, voluminosa o con notevole valore economico, tale da giustificare l’uso dell’automezzo.
- esercitano attività produttive, quali pasticcerie, panetterie, gastronomie, consegna di pasti caldi, fioristi e giornalai.
-
Previa:
Richiesta scritta debitamente motivata e documentata:
ed esibizione di:
-
copia della carta di circolazione del veicolo di proprietà, in usufrutto, acquistato con patto di riservato dominio, utilizzato a titolo di locazione finanziaria di portata inferiore alle 3,5 t., con deroga possibile fino a 5,0 t. per i veicoli attrezzati con impianto frigo.
-
copia della licenza commerciale o di pubblico esercizio o copia della visura camerale o autocertificazione, attestante l’attività svolta con sede nel Centro Storico.
Validità:
- Anni 2
PERMESSI CATEGORIA “ B”
per
RESIDENTI NEL CENTRO STORICO
I permessi categoria “B” autorizzano quanto segue:
-
La sosta in deroga ai limiti di tempo nelle aree regolamentate a disco orario del Centro Storico.
-
La sosta in deroga ai limiti di tempo nelle aree regolamentate a parcometro del Centro Storico, dalle ore 19 sino alla scadenza della fascia oraria soggetta a pagamento.
I permessi categoria “B” , potranno essere rilasciati:
Ai residenti del Centro storico, esclusi quelli già titolari di qualunque altra autorizzazione prevista per i residenti, in possesso di patente di guida in corso di validità, che non abbiano la possibilità di ricoverare il veicolo in area privata o in garage contigui alla abitazione e che abbiano residenti all’interno del proprio nucleo familiare bambini di età non superiore ai tre anni, per le necessità legate al trasporto degli stessi.
L’autorizzazione “B” è rilasciata per un solo veicolo appartenente al nucleo familiare o al nucleo residente nello stesso interno abitabile e non può essere rilasciata al nucleo già titolare, come residente, di altra autorizzazione ad esclusione del permesso categoria “C”.
Previa:
Richiesta scritta debitamente motivata e documentata:
ed esibizione di:
-
copia della carta di circolazione del veicolo di proprietà, in usufrutto, acquistato con patto di riservato dominio, utilizzato a titolo di locazione finanziaria.
- Indicazione della categoria di autorizzazione richiesta.
Validità:
- Anni 2, rinnovabile sino al raggiungimento del compimento dei quattro anni del bambino.
PERMESSI CATEGORIA “N”
per
RESIDENTI NEL CENTRO STORICO
I permessi categoria “N” autorizzano quanto segue:
-
La sosta in deroga ai limiti di tempo nelle aree regolamentate a disco orario del Centro Storico.
-
La sosta in deroga ai limiti di tempo nelle aree regolamentate a parcometro del Centro Storico, dalle ore 19 sino alla scadenza della fascia oraria soggetta a pagamento.
I permessi categoria “N” , potranno essere rilasciati:
Ai residenti del Centro storico, esclusi quelli già titolari di qualsiasi altra autorizzazione per residenti, in possesso di patente di guida in corso di validità, che non abbiano la possibilità di ricoverare il veicolo in area privata o in garage contigui alla abitazione, che abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età e che vivono da soli o con altro convivente anziano.
L’autorizzazione “N” è rilasciata per un solo veicolo appartenente al nucleo familiare o al nucleo residente nello stesso interno abitabile e non può essere rilasciata al nucleo già titolare, come residente, di altra autorizzazione.
Previa:
Richiesta scritta debitamente motivata e documentata:
ed esibizione di:
-
copia della carta di circolazione del veicolo di proprietà, in usufrutto, acquistato con patto di riservato dominio, utilizzato a titolo di locazione finanziaria.
- Indicazione della categoria di autorizzazione richiesta.
Validità:
- Per il periodo di validità della patente di guida del richiedente.
PERMESSI CATEGORIA “CS”
per
le operazioni di carico e scarico
I permessi categoria “CS” autorizzano quanto segue:
-
Il transito e la sosta in Area Pedonale, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di carico e scarico delle merci, nelle fasce orarie dalle ore 06:00 alle ore 10:00; dalle ore 13:00 alle ore 16:00; dalle 20:00 alle 21:00 eccetto il giovedì mattina, il sabato e i giorni festivi.
-
Il transito e la sosta in zona a traffico limitato, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di carico e scarico. In Piazza Martiri l’accesso è consentito solo in assenza di manifestazioni e mercati.
Per operazioni specifiche che comportino dei tempi di sosta più lunghi dovrà essere richiesta apposita autorizzazione in deroga alla Polizia Locale.
La stessa può essere richiesta anche quando per lo svolgimento dell’attività si renda necessario il pagamento della sosta nelle zone parcometro per più di cinque ore.
I permessi categoria “CS” potranno essere rilasciati:
- ai titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi con attività all’interno della zona a traffico limitato o area pedonale.
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a quanti svolgano l’attività professionale di trasporto merci presso clienti abitanti o aventi attività nella zona a traffico limitato o zona pedonale.
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a quanti svolgano l’attività di rifornimento presso clienti residenti o con sede nella A.P o in ZTL.
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per attività di fattorinaggio, per un solo veicolo.
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a coloro che esercitano attività produttive con consegne a domicilio, quali pasticcerie, panetterie, gastronomie, consegna di pasti caldi, fioristi e giornalai.
Previa esibizione di:
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copia della carta di circolazione del veicolo di portata inferiore alle 3,5 t., con deroga possibile fino a 5,0 t. per i veicoli attrezzati con impianto frigo.
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copia della licenza commerciale o di pubblico esercizio.
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copia della visura camerale o autocertificazione, attestante l’attività svolta.
Validità:
- anni 2
PERMESSI CATEGORIA “E”
Per le attività di assistenza – manutenzione - impiantistica
I permessi categoria “E” autorizzano quanto segue:
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Il transito e la sosta in Area Pedonale, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di carico e scarico dei materiali, nelle fasce orarie dalle ore 08:00 alle ore 10:00; dalle ore 14:00 alle ore 15:00; dalle 17:00 alle 19:00 eccetto il giovedì mattina, il sabato e i giorni festivi.
-
Il transito e la sosta in zona a traffico limitato, per interventi da effettuare ad utenti residenti in AP e ZTL, per un massimo di tre ore, con esposizione del disco orario. In Piazza Martiri l’accesso è consentito solo in assenza di manifestazioni e mercati.
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La sosta in deroga ai limiti di tempo nelle aree regolamentate a disco orario del Centro Storico per un massimo di tre ore, con esposizione del disco orario.
-
Per le operazioni di espurgo pozzi neri è consentito l’accesso il AP e ZTL dalle ore 14 alle ore 16.
Per operazioni specifiche o urgenze, che comportino dei tempi di sosta più lunghi nelle zone sopra citate, o l’accesso in orari diversi da quelli sopra indicati, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione in deroga alla Polizia Locale. La stessa può essere richiesta anche quando per lo svolgimento dell’attività si renda necessario il pagamento della sosta nelle zone parcometro per più di cinque ore.
I permessi categoria “E” potranno essere rilasciati:
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a quanti svolgano attività di assistenza, servizio o manutenzione presso clienti abitanti o con attività in tutto il Centro Storico.
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a rappresentanti o agenti di commercio che visitino abitualmente negozi, attività o clienti all’interno della zona a traffico limitato o zona pedonale, con campionario pesante, voluminoso o con notevole valore economico, tale da giustificare l’uso dell’automezzo.
Previa esibizione di:
-
copia della carta di circolazione del veicolo di portata inferiore alle 3,5 t.
-
copia della visura camerale o autocertificazione, attestante l’attività svolta.
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copia dell'iscrizione all'Albo professionale di categoria, ad eccezione dei casi in cui il titolare della stessa la rappresenti commercialmente;
Validità:
- anni 2
PERMESSI CATEGORIA “S”
PER PERSONE, ASSOCIAZIONI O ENTI CHE SIANO IMPEGNATI A SVOLGERE
ATTIVITÀ DI UTILITÀ E/O INTERESSE PUBBLICO
I permessi categoria “S” autorizzano quanto segue:
- la sosta in deroga ai limiti di tempo nelle aree regolamentate dal disco orario del Centro Storico.
possono essere rilasciati, a titolo esemplificativo:
- ai medici di base con ambulatorio ubicato nel centro storico. Non è concessa l’autorizzazione ai medici specialistici.
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Enti privati di assistenza sociale o sanitaria convenzionati con l’A.S.L per i servizi diretti all’utenza residente in Area Pedonale o in Zona a Traffico Limitato.
-
agli Enti, agli Istituti od alle Associazioni che svolgono attività sociali, di volontariato o di assistenza gratuita a persone anziane o disabili, che per l’attività svolta, motivino, congruamente, inderogabili necessità di uso dei veicoli in modo continuativo nell’ambito del Centro Storico.
-
alle persone che dimostrino la necessità di impiego del proprio automezzo per bisogni legati all’assistenza a familiari o persone inabili residenti nella zona a traffico limitato o nell’area pedonale.
I permessi “S” potranno essere rilasciati previa richiesta scritta ed esibizione della:
- fotocopia della carta di circolazione del veicolo, o veicoli;
- attestazione, congruamente e cartolarmente motivata concernente la necessità di deroga.
Validità: anni 2
Commissione Permessi
Saranno valutate, da una Commissione appositamente costituita per il rilascio delle autorizzazioni, altre ipotesi di deroga ai divieti e alle limitazioni previste per il transito e la sosta all’interno del centro storico, dell’AP o della ZTL, in relazione a ulteriori motivate esigenze di mobilità indicate dal richiedente. La validità e le prescrizioni saranno indicate dalla Commissione e saranno riportate nel titolo autorizzatorio che deve essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza.
Permessi Temporanei
Presso il Comando di Polizia Locale, vengono rilasciate, su richiesta verbale, motivata da comprovate esigenze, permessi temporanei per il transito e/o la sosta nelle zone pedonali od a traffico limitato e per la sosta in deroga ai limiti di tempo nelle zone regolamentate, per un periodo massimo di 30 giorni, e previo pagamento delle somme riportate dalla Delibera di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine, con le stesse limitazioni previste per le categorie di autorizzazioni sopra specificate. Inoltre, potranno rilasciare permessi temporanei, con specifiche prescrizioni, nei seguenti casi:
-
a tutti coloro che siano affetti da invalidità permanente o temporanea alla deambulazione che necessitino accedere alle zone pedonali od a traffico limitato, per cure mediche o per altre motivate e documentabili necessità temporanee.
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a privati cittadini che, pur non rientrando nelle predette categorie, necessitino di accedere alle zone pedonali od a traffico limitato per operazioni di carico e scarico.
-
Matrimoni: previa comunicazione al Comando di Polizia Locale del numero dei veicoli partecipanti alla cerimonia, saranno rilasciate tre autorizzazioni per l’area pedonale o la zona a traffico limitato ai veicoli degli sposi, dei fotografi, o degli invitati. Questi ultimi potranno sostare in deroga al disco orario con esposizione della partecipazione per il tempo strettamente necessario alla celebrazione.
- Alle ditte impegnate in attività di cantiere.
SOMME DA PAGARE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
La somma prevista per il rilascio delle autorizzazioni è contemplata dalla deliberazione della Giunta dell’Unione delle Terre d’argine n. 3 del 2007, e successivi aggiornamenti.
Potranno essere rilasciate autorizzazioni a titolo gratuito:
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in occasione di manifestazioni o iniziative patrocinate dal Comune di Carpi, previa richiesta scritta dell’Ente promotore, da indirizzare al Sindaco del Comune di Carpi e previo parere positivo dato dallo stesso Sindaco.
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agli Enti, agli Istituti od alle Associazioni che svolgono attività sociali, di volontariato o di assistenza gratuita a persone anziane o disabili.
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a tutti coloro che siano affetti da invalidità permanente o temporanea alla deambulazione che necessitino accedere alle zone pedonali od a traffico limitato, per cure mediche o per altre motivate e documentabili necessita temporanee.
- per le celebrazioni dei matrimoni.
NORME GENERALI
Il Dirigente della Polizia Locale dell’Unione delle Terre d’Argine, potrà provvedere al rilascio od al rinnovo delle categorie di autorizzazioni, sopra indicate. Eventuali, singole deroghe alle prescrizioni sopra imposte o fattispecie non previste dalla presente ordinanza saranno valutate dalla Commissione per il rilascio dei Permessi.
Ciò potrà avvenire qualora si presentino situazioni di utenti con peculiari esigenze di mobilità.
In luogo della esibizione dei vari documenti necessari per il rilascio od il rinnovo delle singole autorizzazioni, Il Dirigente della Polizia Locale dell’Unione delle Terre d’argine può chiedere, per ogni singola categoria di permessi, anche solo dichiarazioni sottoscritte dagli interessati, attestanti la titolarità o la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente ordinanza.
All’atto del rilascio saranno consegnati:
-
un contrassegno che identifica il tipo di autorizzazione che è stato rilasciata per quel veicolo da esporre sul parabrezza anteriore in modo ben visibile dall’esterno.
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una autorizzazione sottoscritta anche dal proprietario del veicolo, da conservare insieme agli altri documenti di circolazione per essere esibita all’atto dei controlli di polizia stradale.
Non sarà rilasciata più di una autorizzazione e di un contrassegno per lo stesso veicolo.
I conducenti dei veicoli autorizzati sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni ed al rispetto della segnaletica stradale esistente, nonché delle altre norme del codice della strada.
Qualora vengano meno le condizioni per le quali si è provveduto al rilascio dell’autorizzazione il titolare della medesima è tenuto a riconsegnare alla Polizia Locale l’autorizzazione ed il contrassegno entro 30 giorni.
Qualora non vi provveda, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, la Polizia Locale provvederà al ritiro dell’autorizzazione e/o contrassegno.
Nelle ipotesi in cui durante il periodo di validità dell’autorizzazione si effettui il cambio del veicolo, potrà essere rilasciata nuova autorizzazione riconsegnando l’autorizzazione ed il contrassegno rilasciati per il veicolo precedente.
DISPOSIZIONI FINALI
Le domande di autorizzazione, redatte sugli appositi moduli rilasciati dal Comando di Polizia Locale, dovranno essere:
- debitamente motivate e corredate dei documenti di cui alle specifiche sopra riportate.
-
Ai sensi del D.P.R. 642/72 e successive modifiche, sull’autorizzazione dovrà essere apposta, con oneri a carico del richiedente, una marca da bollo dell’importo vigente all’atto del rilascio.
Il rilascio delle autorizzazioni per veicoli a motore è, comunque, subordinato all’accertamento della conformità degli stessi alle norme vigenti sulla circolazione stradale e sulla prevenzione dalle fonti di inquinamento atmosferico, nonché a tutte le disposizioni dettate dall’Amministrazione Comunale in tale ultima materia.
SANZIONI
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia come previsto dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall’art.75 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
IL SINDACO
Enrico Campedelli