Guida accompagnata a 17 anni

E’ possibile condurre autoveicoli per chi ha 17 anni, ed esercitarsi alla guida in vista del conseguimento della patente B. L’autorizzazione è valida, al massimo, fino ai 18 anni di età oppure fino alla scadenza della patente posseduta: in quest’ultimo caso l’autorizzazione può essere rinnovata finché non si compiono 18 anni.

Requisiti:

  • aver compiuto 17 anni;
  • essere in possesso di una patente A1 o B1; la patente non deve essere scaduta di validità e non deve essere sospesa.

Il rilascio dell’autorizzazione prevede: 

  • presentazione domanda ad un Ufficio Motorizzazione Civile (UMC);
  • frequenza corso di guida presso un’autoscuola;
  • rilascio autorizzazione da parte dell’Ufficio Motorizzazione Civile;
  • rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata, firmata dal genitore, o dal legale rappresentante del minore, e dal minore modulo;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su apposito modello, comprovante la qualità di genitore, ovvero di legale rappresentante del minore modulo;
  • attestazione di versamento di € 32 su c/c 4028 e di € 10,20 su c/c 9001 con PagoPA;
  • fotocopia del documento di identità del dichiarante;
  • se il minore ha necessità di installare dispositivi di adattamento sul veicolo: certificato rilasciato da una Commissione medica locale indicante gli adattamenti richiesti per la guida.

Chi è in possesso della concessione alla guida accompagnata, può condurre veicoli solo se a bordo è presente un accompagnatore, appositamente designato al momento della domanda, di età non superiore ai 60 anni, con patente B o superiore conseguita da almeno 10 anni, che non sia scaduta e che non abbia subito provvedimenti di sospensione negli ultimi 5 anni.

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