Descrizione
La Legge n. 449 del 1997 ha introdotto, fra le altre agevolazioni, l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) per i mezzi adattati alla locomozione e alla deambulazione delle persone con ridotta o impedita capacità motoria (art. 8 comma 7)
Con le leggi n. 342 del 2000 (denominata collegato fiscale) e n. 388 del 2000 (denominata finanziaria) queste agevolazioni sono state estese anche ai disabili sensoriali e intellettivi e ai familiari cui i disabili sono fiscalmente a carico.
L'esenzione è valida per un solo veicolo. L'esenzione spetta quando l'auto è intestata al disabile, sia quando l'intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.
Nel caso in cui questo diritto non venga riconosciuto perché non sussistono i requisiti previsti (es.: il mezzo non è adattato alla disabilità motoria ), gli uffici finanziari comunicheranno il diniego agli interessati che entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dovranno pagare il bollo auto e i relativi interessi, senza che tuttavia vengano applicate sanzioni.
PER INFORMAZIONI
- Servizi Sociali territoriali
- agenzia delle Entrate di competenza
- agenzie A.C.I. sul territorio
- concessionarie automobili