Delibera Consiglio Unione n. 4 del 23.03.2011

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAMPOGALLIANO, CARPI, NOVI DI MODENA, SOLIERA E L’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE PER LA GESTIONE ATTRAVERSO L’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE DELLE MATERIE INERENTI LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Premesso che:

  • con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, hanno approvato lo Statuto dell’Unione delle Terre d’Argine che hanno provveduto a costituire il 29 maggio 2006
  • Comune di Campogalliano D.C. n.27 del 27/04/2006
  • Comune di Carpi D.C. n.90 del 20/04/2006
  • Comune di Novi di Modena D.C. 18 del 27/04/2006
  • Comune di Soliera D.C. n.28 del 27/04/2006

Lo Statuto dell’Unione Terre d’Argine è stato modificato con deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni di:

  • Campogalliano DCC n. 55 del 30/09/2009 (Pubblicato dal 7/10/2009 al 6/11/2009)
  • Carpi DCC n. 121 del 24/09/2009 (Pubblicato dal 28/09/2009 al 28/10/2009)
  • Novi di Modena DCC n. 55 del 28/09/2009 (Pubblicato dall’1/10/2009 al 31/10/2009)
  • Soliera DCC n. 82 del 29/09/2009 (Pubblicato dal 9/10/2009 all’8/11/2009)
  • Delibera di Consiglio Unione n. 26 del 28/10/2009 pubblicato sul bollettino ufficiale della regione n. 194 del 19/11/2009 è in vigore dall’8/11/2009;
  • lo Statuto dell’Unione delle Terre d’Argine prevede all’art.6 che i Comuni partecipanti possano conferire all’Unione le materie di propria competenza, ad essi delegati, nonché la gestione di servizi pubblici.
     
  • l’art.6 dello Statuto dell’Unione prevede fra queste materie, quelle appartenenti all’Area “Sviluppo economico ed attività Produttive” di cui fanno parte tutte le materie che i Comuni partecipanti trattano riguardanti la regolazione, organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali e la promozione delle attività produttive, agricole, commerciali e turistiche, nonché tutte le azioni di programmazione, coordinamento al loro sostegno e quelle di regolazione previste dalle norme.
     
  • l’art.7 dello Statuto dell’Unione prevede che il trasferimento delle competenze sulle materie dei Comuni dell’Unione avviene e si perfeziona con l’approvazione a maggioranza dei consiglieri assegnati, da parte dei Consigli Comunali che effettuano il trasferimento e, subito dopo, da parte del Consiglio dell’Unione, di uno schema di convenzione da sottoscrivere formalmente che deve prevedere:
    • il  contenuto della materia o dei servizi trasferiti
    • la descrizione della regolamentazione dei rapporti finanziari fra gli Enti coinvolti
    • le forme di consultazione fra gli Enti
    • gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali
    • l’eventuale durata, nel caso in cui la durata del trasferimento non coincida con quella dell’Unione
    • le modalità di recesso;
       
  • la materia inerente lo Sportello Unico per le Attività Produttive, oggetto della presente convenzione, è materia già trasferita all’Unione delle Terre d’Argine fin dalla sua Costituzione per effetto dell’art. 54 dello Statuto, essendo stata tale materia oggetto di gestione Associata in convenzione da parte della Associazione Intercomunale a cui l’Unione è subentrata;
     
  • gli stessi Comuni Costituenti e l’Unione hanno ulteriormente confermato il trasferimento della stessa materia inerente lo Sportello Unico per le Attività Produttive attraverso le rispettive delibere consiliari.
    • Comune di Campogalliano D.C. n.24 del 15.03.2007
    • Comune di Carpi  D.C. n. 50 del 15.03.2007
    • Comune di Novi di Modena D.C. n. 10 del 15.03.2007
    • Comune di Soliera D.C. n. 15 del 26.02.2007
    • Unione Terre d’Argine D.C.U. n.4 del 23.03.2007
       
  • si ritiene necessario adeguare i contenuti convenzionati relativi alla materia dello Sportello Unico per le Attività Produttive, a quelli previsti per tutte le altre materie, non già oggetto di precedente gestione Associata, trasferite all’Unione dopo la sua Costituzione.
     
  • i Consigli Comunali con propri atti deliberativi elencati di seguito, hanno approvato il presente nuovo schema di convenzione:
    • Comune di Campogalliano D.C. n.10 del 10.03.2011
    • Comune di Carpi  D.C. n. 34 del 10.03.2011
    • Comune di Novi di Modena D.C. n. 11 del 10.03.2011
    • Comune di Soliera D.C. n. 30 del 22.03.2011
       
  • il Consiglio dell’Unione ai sensi dello Statuto ha deliberato in tal senso questo stesso schema di Convenzione a seguito delle deliberazioni comunali sopracitate con D.C. n.4 del 23.03.2011

Tutto ciò premesso
Il giorno 24.03.2011 presso la sede dell’Unione delle Terre d’Argine

  • Turci Luisa nata a  Novi di Modena il 29/04/1952 che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell’Unione delle Terre d’Argine con sede a Carpi in C.so A. Pio 91, in esecuzione di quanto previsto dallo Statuto dell'Unione all'art.7 e dalla D.C.U. n.4 del. 23.03.2011;
     
  • La stessa Turci Luisa nata a Novi di Modena il 29/04/1952 che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Novi di Modena in esecuzione di quanto previsto dalla DC. n11 del 10.03.2011;
     
  • Zanni Stefania nata a Castelfranco Emilia il 26/12/1963 che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Campogalliano in esecuzione di quanto previsto dalla DC. n.10 del 10.03.2011;
     
  • Campedelli Enrico nato a Carpi il 02/09/1965 che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Carpi in esecuzione di quanto previsto dalla DC. n.34 del 10.03.2011;
     
  • Schena Giuseppe nato ad Avellino il 27/08/1967 che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Soliera in esecuzione di quanto previsto dalla DC. n. 30 del 22.03.2011;
STIPULANO
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e di
quanto previsto dallo Statuto dell’Unione
LA PRESENTE CONVENZIONE

ART. 1
Oggetto della convenzione
  • La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione
     
  • I Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera, di seguito indicati per brevità come Comuni o come Comuni conferenti, mantengono trasferite all’Unione delle Terre d’Argine, di seguito per brevità indicata come Unione, tutte le attuali competenze, funzioni ed attività esercitate in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive.
     
  • In particolare, a scopo indicativo, sono trasferite all’Unione le già precedentemente trasferite all’Unione stessa competenze comunali riguardanti:

tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. 59/2010 specificando (art. 2 co. 2) che le domande le dichiarazioni le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati di cui al co. 1 sono presentati esclusivamente in modalità telematica;

ART. 2
Modalità di trasferimento ed
Organizzazione dei Servizi

  • Il trasferimento all’Unione delle competenze, delle funzioni e delle attività dei Comuni riguardanti le materie oggetto della presente convenzione ha durata pari a quella dell’Unione Terre d’Argine.
     
  • L’Unione assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività attribuite, riguardanti le materie oggetto del trasferimento, subentrando agli stessi Comuni nei rapporti che essi abbiano eventualmente in essere con soggetti terzi inerenti le materie trasferite.
     
  • L’Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa che viene adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia.
     
  • L’Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa attraverso il trasferimento di personale dai Comuni conferenti all’Unione secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 3 della presente convenzione
     
  • L’Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art.4 della presente convenzione.
     
  • L’Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 5 della presente convenzione.
     
  • Ai sensi dell’art. 55 dello Statuto dell’Unione e fino alla emanazione di propri atti regolamentari, l’Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni applicando i regolamenti in vigore presso il Comune di Carpi.
ART. 3
Personale
  • Ai sensi del co.3 art. 45 dello Statuto dell’Unione, tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, impiegato nei Comuni conferenti per corrispondere alle competenze, alle funzioni e per svolgere le attività conferite all’Unione, viene trasferito all’atto della decorrenza del conferimento nel rispetto del D.lgs. 165/2001 e L.449/1997.
     
  • L’eventuale trasferimento all’Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all’Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all’atto dell’assunzione dal Comune di origine.
     
  • l’Unione subentra ai Comuni conferenti  nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l’esercizio delle proprie competenze, funzioni e per lo svolgimento delle attività inerenti alle materie trasferite.
     
  • Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie trasferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto dei trasferimenti all’Unione, le Giunte dei Comuni e dell’Unione provvederanno ad assumere atti che definiscono le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, esercita parte delle proprie attività lavorative per l’Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all’Unione, continua a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.
     
  • Gli atti assunti dalle Giunte dei Comuni e dall’Unione in materia di messa a disposizione all’Unione del personale attraverso il Comando, oppure riguardanti il suo trasferimento, sono conformi oltre che alle norme vigenti e ai contratti nazionali di lavoro, anche agli accordi decentrati specifici siglati e sottoscritti fra i Comuni, l’Unione e le organizzazioni Sindacali di categoria, sulla base del Protocollo d’Intesa e l’Accordo in materia, già sottoscritti.
     
  • All’atto del trasferimento della materia all’Unione il personale dei singoli Comuni conferenti assegnati alle attività previste, opera solo per parte del proprio tempo lavorativo alla gestione delle materie trasferite, pertanto non è previsto il trasferimento di personale dai Comuni conferenti all’Unione; differenti assetti futuri che ai sensi del presente articolo, dovessero comportare il trasferimento di personale all’Unione delle Terre d’Argine, si attueranno secondo quanto disposto dalle Giunte dei Comuni trasferenti e dalla Giunta dell’Unione, nel rispetto dei principi di questo stesso articolo.

Art. 4
Rapporti finanziari fra Comuni ed Unione

  1. L’Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dalla propria Giunta del conto economico preventivo relativo all’esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività trasferite all’Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d’investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti  a carico dei  Comuni stessi.
     
  2. L’Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall’art. 51 del proprio statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.
     
  3. L’Unione rendiconta periodicamente ed almeno al 31 agosto e 30 novembre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti. Le variazioni ai bilanci e agli assestamenti previsionali definiti, che comportano modifiche a quanto precedentemente coordinato con gli stessi strumenti di programmazione finanziaria dei Comuni, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni conferenti prima d’essere assunti dall’Unione.
     
  4. Trasferimenti
    I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all’esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all’Unione anche nel caso in cui le amministrazioni che attuano il trasferimento emettano mandati ancora a favore dei Comuni conferenti.
    In questa eventualità i Comuni provvedono a girocontare tali importi all’Unione.
    L’Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
     
  5. Proventi
    L’Unione è titolare di tutti i proventi derivanti dai servizi inerenti le materie trasferite all’Unione oggetto della presente convenzione.
     
  6. Costi di funzionamento
    L’Unione sostiene tutti i costi di funzionamento della organizzazione centrale, degli uffici territoriale e delle Unità operative territoriali con cui articola l’esercizio delle competenze, delle funzioni e lo svolgimento delle attività inerenti le materie che i Comuni trasferiscono con la presente convenzione.
    Tali costi di funzionamento sono iscritti a bilancio dell’Unione, dandovi copertura con i trasferimenti specifici per le materie da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province, o da altri soggetti, con i proventi dei servizi erogati e con i trasferimenti richiesti ai Comuni, necessari al pareggio della gestione economica delle materie conferite.
    A titolo indicativo i costi di funzionamento si riferiscono a:
    - stipendi contributi e ogni altro emolumento dovuto al personale
    - vestiario per il personale
    - corsi di aggiornamento e formazione del personale
    - costi relativi alla manutenzione evolutiva o correttiva dei vari pacchetti applicativi
    costi relativi alla manutenzione dei mezzi delle strumentazioni tecnico operative e delle strumentazioni informatiche, delle infrastrutture e degli impianti tecnologici, degli arredi, macchine per uffizio e di ogni altra attrezzatura o mezzo utilizzati
    - carburanti e lubrificanti
    - le assicurazioni dei mezzi e le relative tasse di circolazione
    - costi di manutenzione hardware e software della dotazione informatica, ivi compresa la gestione della sicurezza dei dati e delle reti
    - materiale tecnico, stampanti, materiale di cancelleria e altro materiale di consumo, abbonamenti a giornali e riviste
    - spese postali e altre spese relative alla stampa delle fatture ed inoltro delle stesse agli utenti
    - spese telefoniche e spese per linee dati
    - prestazioni di servizio per le pulizie dei locali e l’acquisto di prodotti di pulizia
    - manutenzione ordinaria degli immobili e delle strutture
    - contributi diversi
    - spese per utenze degli edifici destinati all’esercizio delle materie trasferite
    - ogni altra spesa e trasferimento direttamente imputabile alle materie trasferite

i costi di funzionamento delle sedi degli eventuali Uffici Territoriali restano a carico dei singoli Comuni che trasferiscono le materie.

  1. La Giunta dell’Unione per le materie trasferite dalla presente convenzione ed ai sensi dell’art.10 dello Statuto, predispone risposte e progetti specifici per i territori dei singoli Comuni conferenti, definisce negli atti che li istituiscono o che ne determinano il funzionamento, i criteri per l’attribuzione dei costi spettanti ai Comuni beneficiari, a cui questi corrispondono con equivalenti trasferimenti finanziari all’Unione.
     
  2. Tutti i costi di funzionamento non attribuiti dalla Giunta dell’Unione ai Comuni sulla base dei criteri di ripartizione specifici, che non trovano copertura con altri trasferimenti e proventi, sono coperti da trasferimenti dei Comuni, secondo quanto previsto dal bilancio preventivo e dagli assestamenti in corso di esercizio e determinati sulla base della loro correlazione più analitica possibile con l’entità dei servizi resi ai territori dei singoli Comuni.
     
  3. Spese d’Investimento
    l’Unione può procedere ad effettuare investimenti si a in beni mobili, arredi, attrezzature, apparecchiature tecniche, dotazioni tecnologiche, infrastrutture di rete, impianti che in beni immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvato nel bilancio revisionale annuale e triennale. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, delle strutture, attrezzature, apparecchiature tecniche, dotazioni tecnologiche, infrastrutture di rete, impianti effettuate su beni propri dell’Unione o su beni di terzi tra cui quelli di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo all’Unione.
    Ogni investimento, attribuibile direttamente al territorio di uno dei Comuni sarà finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dall’investimento.
    L’investimento può riguardare più Comuni. In questo caso le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei Comuni conferenti, sono imputate a tutti i Comuni o  a parte d’essi a cui l’investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i Comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell’Unione che assumono l’investimento.
    La titolarità degli investimenti effettuati dall’Unione, rimane in capo all’Unione stessa.

ART. 5
Utilizzo dei beni immobili, mobili e delle attrezzature

  1. L’Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
    • per l’arco orario necessario, in comodato d’uso gratuito, gli immobili o la porzione d’essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l’esercizio delle materie conferite;
    • in comodato d’uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all’esercizio delle materie conferite.
       
  2. Il trasferimento all’Unione in comodato d’uso gratuito dei beni di cui alla lettera b co. 1 del presente articolo avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate. Ai sensi dell’art. 233 del D.lgs. 267/2000 il dirigente responsabile del settore di riferimento delle Terre d’Argine o un sub agente da lui individuato rende il conto della propria gestione come consegnatario di beni ai comuni conferenti.
     
  3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo  competenti dei Comuni conferenti e dell’Unione, può essere trasferita all’Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all’esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
     
  4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell’Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni concessi in comodato d’uso all’Unione per l’esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all’esercizio di tali materie.
     
  5. L’Unione può concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
     
  6. l’Unione provvede a condurre i beni ricevuto n comodato d’uso gratuito con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per l’adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni conferenti. I singoli Comuni conferenti e l’Unione, possono prevedere tramite le delibere di programmazione e le determinazioni degli organi competenti, che gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento alle norme di sicurezza, di tutti o di alcuni dei beni concessi in comodato d’uso, vengano effettuati dall’Unione anziché dal Comune conferente; tali spese, attribuibili direttamente al territorio del Comune che ha concesso i beni in comodato d’uso, saranno finanziate, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dalla spesa.
     
  7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni concessi in comodato d’uso dai Comuni all’Unione, è a carico dei Comuni. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell’utilizzo e della conduzione dei beni concessi in comodato d’uso all’Unione, è a carico dell’Unione.

ART. 6
Durata, Revoca e Recesso

  1. In accordo con l’art.3 dello Statuto dell’Unione, ogni Comune può recedere unilateralmente dall’Unione. Tale eventualità provoca la contestuale revoca delle competenze, delle funzioni e delle attività inerenti tutte le materie trasferite dal Comune all’Unione.
     
  2. In accordo con l’art.7 dello Statuto dell’Unione, ogni Comune, pur non recedendo dall’Unione, può revocare le competenze, le funzioni e le attività inerenti una o più materie precedentemente trasferite all’Unione.
     
  3. Nei due casi precedenti di Recesso e Revoca il Comune revocante ritorna nella piena titolarità delle competenze, delle funzioni e delle attività inerenti le materie precedentemente trasferite all’Unione, nei tempi previsti dallo Statuto dell’Unione. La revoca è esercitata entro il mese di giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo come previsto dall’art. 7 co. 4 dello Statuto dell’Unione.
     
  4. La retrocessione delle titolarità delle materie precedentemente conferite comporta il trasferimento al Comune revocante, del personale che l’Unione ha assegnato direttamente al territorio del Comune, per l’esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all’atto del Recesso o della Revoca, sono trasferiti dall’Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente.
     
  5. Tutti i beni che l’Unione utilizza in  comodato d’uso gratuito, tornano in uso al Comune revocante. Ritornano nella titolarità del Comune revocante anche tutti i beni mobili ed immobili, destinati all’esercizio delle attività revocate, trasferiti gratuitamente dal Comune interessato all’Unione, durante il periodo in cui quest’ultima ha gestito le materie oggetto della revoca.
     
  6. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall’Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest’ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all’Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi.
    Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall’Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l’esercizio delle materie oggetto della Revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni.
    In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all’Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell’Unione, è designato come Comune Capofila.
    I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.
     
  7. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall’Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l’esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all’Unione che provvederà , se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentito la continuità di utilizzo.
     
  8. In caso di scioglimento dell’Unione, ai sensi dell’art.2 dello Statuto, le modalità di trasferimento dei beni immobili dall’Unione ai Comuni coincidono con quelle indicate, ai precedenti commi, 5 e 6, mentre per il caso previsto al comma 7, le modalità di retrocessione ai Comuni sono definite nell’atto di scioglimento.
     
  9. In caso di scioglimento o revoca dell’Unione o revoca del servizio in oggetto, il personale comandato o trasferito e rassegnato al Comune conferente di provenienza mantiene i diritti garantiti dall’art. 31 D.lgs. n. 165/2001. per il personale assunto direttamente dall’Unione sarà applicato l’art. 25 del CCNL dopo avere, comunque, verificato la disponibilità dei Comuni aderenti all’Unione di cuna collocazione nella propria pianta organica.

ART. 7
Controversie

  1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
     
  2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:
    • uno nominato congiuntamente dai Comuni conferenti;
    • il secondo nominato dalla Giunta dell’ Unione;
    • il terzo nominato in comune accordo fra le controparti, ovvero, in difetto, dal  Presidente del  Tribunale di Modena.
       
  3. Gli arbitri così nominati, giudicano in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del diritto di contraddittorio.
     
  4. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

ART. 8
Rapporti fra i Comuni e l’Unione

  1. Le relazioni ed i rapporti fra Unione e Comuni conferenti avviene sulla base di quanto previsto dallo statuto e dai conseguenti provvedimenti adottati in merito dagli organi di governo

ART. 9
Norme finali

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell’Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

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Letto approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DELL’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
Luisa Turci  

SINDACO DI CAMPOGALLIANO
Stefania Zanni

SINDACO DI CARPI
Enrico Campedelli

SINDACO DI NOVI DI MODENA
Luisa Turci

SINDACO DI SOLIERA
Giuseppe Schena

Dato in Carpi, nella sede dell’Unione il 24.03.2010

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