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Convenzione appalti
Per la gestione associata dell'ufficio delle procedure per l'affidamento degli appalti pubblici e dell'ufficio espropri
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAMPOGALLIANO, CARPI, NOVI DI MODENA E SOLIERA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL’UFFICIO DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI E DELL’UFFICIO ESPROPRI.
L’anno duemiladue, il giorno ventidue del mese di aprile (22.04.2002) presso la sede del Comune di Carpi, sono intervenuti i Sigg.ri:
- MALAVASI DEMOS, nato a Novi di Modena il 25/08/58, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Carpi, in nome per conto e nell’interesse del quale agisce;
- MALAVASI DANIELA, nata a Novi di Modena, l’11/01/55, la quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Novi di Modena, in nome per conto e nell’interesse del quale agisce;
- BARUFFI DAVIDE, nato a Carpi, il 04/10/74, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Soliera, in nome per conto e nell’interesse del quale agisce;
- BARONI GIORGIO, nato a Scandiano (RE), il 19/09/57, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Campogalliano, in nome per conto e nell’interesse del quale agisce;
PREMESSO:
- che la Regione Emilia-Romagna, con legge regionale n° 3 del 21.04.99 "Riforma del sistema regionale e locale", art. 23, disciplina gli ambiti associativi per l’esercizio delle funzioni comunali e la definizione dei livelli territoriali ottimali;
- che con propria legge n. 11 del 26-4-2001 la Regione Emilia-Romagna ha inteso disciplinare le forme associative degli Enti Locali, in particolare agli artt. 1, 8 e 14;
- che è stata approvata l’istituzione dell’associazione intercomunale dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, con approvazione del relativo atto costitutivo e regolamento, a seguito delle seguenti deliberazioni, tutte esecutive ai sensi di legge:
Comune di Campogalliano: deliberazione C.C. n.39 del 28-06-2001;
Comune di Carpi: deliberazione C.C. n.197 del 5-7-2001;
Comune di Novi di Modena: delibera C.C. n.37 del 28-06-2001;
Comune di Soliera: delibera C.C. n.51 del 5-07-2001;
- che tra le funzioni da gestire in forma associata sono inseriti anche i servizi connessi a viabilità e territorio, compresi pertanto i servizi di affidamento degli appalti pubblici nonché di svolgimento delle procedure di esproprio per pubblica utilità;
- che l’esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti le procedure di appalto e di esproprio può produrre un effettivo miglioramento dei servizi erogati, oltre ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali;
- che il D.P.R. 8-6-2001, n. 327, recante il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, prevede all’art. 6, commi 2 e 4, l’obbligo per i Comuni di individuare l’ufficio per le espropriazioni con facoltà di costituirlo anche in una delle forme associative previste dalla legge;
- che il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è subordinato alla stipula di apposita convenzione, con le modalità e i contenuti di cui all’art. 3 c. 2 del suindicato regolamento dell’Associazione;
- che i Comuni componenti l’Associazione hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le procedure di affidamento degli appalti pubblici nonché quelle attinenti gli espropri per pubblica utilità con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:
Comune di CARPI: delibera consiliare n.94 del 4/4/2002;
Comune di CAMPOGALLIANO: delibera consiliare n.25 del 18/4/2002;
Comune di NOVI DI MODENA: delibera consiliare n.17 del 4/4/2002;
Comune di SOLIERA: delibera consiliare n. 25 dell’ 8/4/2002;
- che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;
tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 – Oggetto della convenzione.
- La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 18-8-2000 nonché dell’art. 3 c. 2 del regolamento citato nelle premesse, ha per oggetto la gestione in forma associata delle procedure di affidamento degli appalti pubblici e di espropriazione per pubblica utilità.
Art. 2 – Finalità e funzioni.
- L’attività dell’ufficio preposto è finalizzata alla gestione, per conto dei Comuni associati, delle funzioni amministrative concernenti la predisposizione di tutti gli atti occorrenti per le procedure di assegnazione degli appalti pubblici, in particolare dei lavori pubblici, e per le procedure di esproprio.
- In particolare l’ufficio preposto curerà:
- l’esecuzione puntuale e corretta dell’iter procedurale relativo agli appalti pubblici, secondo la programmazione triennale dei lavori approvata da ciascun singolo Ente, comprendente in linea di massima le seguenti attività: redazione dello schema di bando di gara, pubblicazioni previste dalla legge del bando medesimo, partecipazione alle sedute di gara, predisposizione degli schemi dei verbali delle gare stesse, redazione degli schemi di deliberazioni o determine e di ogni altro atto (pubblicazioni, notifiche, comunicazioni, ecc…) occorrenti allo svolgimento delle procedure a firma del responsabile del procedimento;
- la predisposizione di tutti gli atti d'esproprio per pubblica utilità, a firma del proprio dirigente;
- l’adeguamento e semplificazione della modulistica standard, in base alle recenti innovazioni legislative in materia, da utilizzare sia per attività interne d’ufficio sia per l’utenza esterna (ditte concorrenti a gare d’appalto, proprietà soggette a procedimenti espropriativi);
- l’omogeneizzazione degli atti e dell’iter procedurale degli stessi aventi valenza similare nell’ambito dei diversi Enti associati, con riferimento ai procedimenti oggetto della presente convenzione;
- il costante e adeguato aggiornamento legislativo, rivolto anche agli addetti agli uffici coinvolti dei Comuni associati seppure non direttamente facenti parte dell’ufficio preposto, stante l’incessante mutamento del quadro normativo di riferimento delle materie oggetto dei servizi in forma associata;
- l’informatizzazione delle normative, delle modulistiche e di quant’altro occorrente per uno svolgimento sempre più semplificato delle procedure previste;
- il coordinamento delle necessarie attività di collaborazione con tutti gli uffici ed operatori presenti nei Comuni associati e interessati dalle procedure realizzate dall’ufficio preposto;
- la promozione della conoscenza dei procedimenti previsti dalla legge anche tramite la partecipazione ad attività seminariali ad hoc, in particolare organizzate in collaborazione con l’Osservatorio degli Appalti della Provincia di Modena.
- Rimane di competenza dei singoli Comuni associati, nell’ambito del servizio relativo agli appalti pubblici, la predisposizione degli atti aventi particolare riferimento ai rispettivi bilanci di previsione, quali, ad esempio, determinazioni a contrattare ovvero di impegno della spesa definitiva successivamente alla gara d’appalto, oltre alla redazione formale definitiva degli atti (delibere, determine) curate dall’ufficio preposto in versione di schema a firma del responsabile del procedimento.
- L’organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità;
- L’ufficio appalti
-espropri associato si propone di raggiungere le finalità di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti necessariamente l’unificazione delle strutture di ciascun Comune; le Amministrazioni interessate si riservano di valutare eventuali ulteriori obiettivi, previa verifica dell’ottimale funzionamento dei servizi associati.
Art. 3 –Delega di funzioni
- L'ufficio appalti-espropri associato si propone per il servizio espropri per pubblica utilità di raggiungere le finalità di cui ai commi precedenti, tramite la delega di funzioni al Comune di Carpi -considerato Comune capofila- che opererà in luogo e per conto degli Enti deleganti.
Art. 4 – Durata.
- La presente convenzione conserva validità fino al 31.12.2004.
- La convenzione può essere rinnovata per ulteriori 3 anni prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso dai Comuni aderenti con apposita deliberazione.
- Le parti all'inizio di ogni anno decideranno con concordi deliberazioni di Giunta comunale le tipologie ed il numero delle opere pubbliche ed espropri da realizzare in forma associata nell'anno. Le parti danno atto che il servizio assume, inizialmente, carattere sperimentale e che, pertanto, eventuali modifiche o integrazioni potranno essere disposte in ogni momento, secondo le esigenze del caso, con concordi deliberazioni consiliari assunte con la procedura d'urgenza.
Art. 5 – Organizzazione del servizio.
- Le funzioni di cui al precedente art. 2 relative agli appalti pubblici sono istruite, coordinate e, se previsto, eseguite direttamente dall’ufficio preposto, denominato ufficio appalti-espropri ed istituito presso il Comune di Carpi. Le funzioni di cui all'art. 3 relative al servizio espropri per pubblica utilità sono istruite ed eseguite direttamente dall'ufficio di cui sopra, presso il Comune di Carpi che opererà in nome e per conto dei Comuni sottoscrittori a seguito delega di funzioni conferita con la presente convenzione.
- I Comuni aderenti dovranno comunque assicurare adeguata collaborazione, in particolare nel fornire gli elementi per l'istruttoria delle pratiche, nella conservazione dei documenti agli atti e archiviazione, oltre alla materiale predisposizione di tutti gli altri adempimenti occorrenti alla realizzazione dell’opera pubblica e non oggetto del servizio associato.
- Il personale che opererà direttamente per l’ufficio appalti-espropri dell’Associazione comprenderà, in primo luogo, gli addetti agli uffici appalti ed espropri del Comune capofila, con la collaborazione del personale dipendente degli altri Enti associati.
Art. 6 – Competenze e responsabilità.
- Alla direzione dell’ufficio appalti-espropri dell’Associazione è preposto il Dirigente del Settore Lavori Pubblici-Infrastrutture-Patrimonio del Comune capofila entro il quale è inserito il servizio.
- Al Dirigente spetta l’adozione dei provvedimenti amministrativi, ivi compresa la sottoscrizione dei relativi atti, concernenti le procedure per la realizzazione delle opere di competenza del Comune capofila, e la cura e sottoscrizione degli atti di esproprio dei Comuni deleganti, mentre in relazione alle incombenze e procedure per gli appalti pubblici il Dirigente esercita per conto degli Enti associati una diretta attività di sovrintendenza e controllo circa gli schemi di atti redatti dall’ufficio, in quanto la sottoscrizione effettiva degli atti rimane di competenza dei rispettivi responsabili dei singoli Enti.
- L’incarico di direzione dell’ufficio appalti-espropri associato è conferito dal Sindaco del Comune di Carpi, secondo le modalità e le procedure vigenti presso lo stesso.
- Per tutti i procedimenti curati direttamente dall’ufficio associato è designato dal suddetto Dirigente, quale responsabile del procedimento, la figura del funzionario coordinatore amministrativo del servizio appalti-contratti-espropri e amministrazione di settore del Comune capofila.
- Al responsabile del procedimento competono il coordinamento e la cura di tutti gli atti e adempimenti predisposti dall’ufficio, avvalendosi anche della collaborazione di tecnici e funzionari addetti agli uffici interessati dei Comuni aderenti all’Associazione.
- Il responsabile del procedimento, inoltre, è tenuto a coordinare la propria attività direttamente con i responsabili dei Comuni associati ed ha diritto di accesso agli atti e ai documenti detenuti dalle strutture degli Enti stessi, utili per l’esercizio delle proprie funzioni, assicurando, analogamente, uguale diritto di accesso ai responsabili o referenti degli altri Comuni, cointeressati ai procedimenti svolti dall’ufficio associato.
- Le responsabilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per le parti non riservate dalla legge alla sua esclusiva competenza, possono essere affidate dal Dirigente al responsabile del procedimento, come individuato ai precedenti commi 4, 5 e 6.
Art. 7 – Formazione e aggiornamento.
- I Comuni associati perseguono, quale obiettivo primario, la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa.
- A tal fine l’ufficio appalti-espropri, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e cura, in modo uniforme, la formazione, l’addestramento professionale ed il costante aggiornamento di tutti gli addetti all’ufficio associato, nonché, limitatamente alle materie di competenza, del personale delle altre strutture dei medesimi Comuni che interagisce con i procedimenti oggetto della convenzione.
Art. 8 – Dotazioni tecnologiche.
- L’ufficio appalti-espropri associato è fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentono il collegamento in rete (internet o intranet) tra i Comuni associati, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l’utenza.
- In particolare i programmi informatici, per l’utenza esterna devono garantire:
- possibilità di consultare e acquisire direttamente i bandi di gara;
- acquisizione diretta dei fac-simili di documentazione e dichiarazioni sostitutive da presentare in sede di partecipazione alle gare d’appalto;
- accesso agli atti deliberativi, sia di Giunta che di Consiglio Comunale, concernenti le procedure oggetto della convenzione.
- Non sono pubbliche le informazioni che possono ledere il diritto alla privacy o che rientrano nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Art. 9 – Impegni dei Comuni associati.
- Ciascuno dei Comuni associati si impegna ad adeguare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità procedurale e trasparenza organizzativa alle caratteristiche funzionali dell’ufficio appalti-espropri associato.
- I Comuni si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.
- I Comuni associati si impegnano, altresì, a osservare tutte le norme contenute nell’atto costitutivo dell’Associazione citato nelle premesse, da ritenersi parte integrante della presente convenzione.
Art. 10 – Rapporti finanziari e rendiconto di gestione.
- La partecipazione finanziaria di ciascun Comune alla gestione associata è determinata secondo l’utilizzo effettivo delle funzioni associate di cui alla presente convenzione.
Il costo dei servizi forniti dalle funzioni associate qui istituite, addebitati a ciascun comune saranno determinati sulla base del costo di funzionamento degli uffici associati stessi, determinato in via preventiva dal comune capofila ed approvato annualmente dalla conferenza dei Sindaci.
- Le quote relative a ciascun anno di validità della presente convenzione potranno essere soggette a rideterminazione sulla base dei costi effettivamente sostenuti, previa opportuna deliberazione adottata dagli organi di gestione dei Comuni associati.
- Le quote relative sono corrisposte al Comune capofila in due rate, di pari importo, entro il 31 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno. Nel caso di versamento effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza, devono essere corrisposti anche gli interessi nella misura del saggio legale.
- Le somme di cui ai commi precedenti sono finalizzate ad assicurare l’esercizio, da parte dell’ufficio appalti-espropri associato, delle funzioni di cui alla presente convenzione.
- Il responsabile del procedimento dell’ufficio appalti-espropri, al termine di ciascun esercizio finanziario, redige apposito rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per la gestione associata, dedotte dal proprio bilancio su cui sono imputati i movimenti contabili, e lo trasmette ai Comuni associati entro il 31 gennaio dell’anno successivo, ai fini del versamento di eventuali somme a conguaglio o rimborso e ai fini della rideterminazione delle quote annue previste al comma 1.
Art. 11 – Recesso.
- Il diritto di recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascuno dei Comuni associati non prima di 2 anni dalla costituzione dell’Associazione, mediante l’adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri Comuni aderenti a mezzo di lettera raccomandata a.r., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell’anno solare.
- Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico del Comune recedente le spese fino alla data di operatività del recesso.
Art. 12 – Scioglimento della convenzione.
- La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte dei Comuni aderenti, con apposita deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento, in tal caso, decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Art. 13 – Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione a livello gestionale, si rimanda alla Conferenza dei Sindaci, al Direttore Generale dell’Associazione e al Responsabile dell’Ufficio appalti-espropri associato per le rispettive competenze.
Letto, confermato e sottoscritto
Per il Comune di Carpi
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Per il Comune di Novi di Modena
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Per il Comune di Soliera
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Per il Comune di Campogalliano
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